Sulla validità dei Sacramenti nelle Chiese Cattoliche Indipendenti

Per comprendere la posizione della Chiesa Cattolica (Romana) circa la validità dei sacramenti amministrati dalle Chiese Cattoliche Indipendenti (ovvero quelle Chiese che si riconoscono nella tradizione Cattolica, mantenendo valida successione apostolica, pur restando indipendenti ed autonome da Roma) è utile fare una comparazione con lo status della Fraternità San Pio X, con la quale vi sono molte analogie. 


La Fraternità San Pio X

La Fraternità San Pio X è una società sacerdotale tradizionalista della Chiesa Cattolica fondata nel 1970 dal vescovo francese Marcel Lefebvre. La fraternità è stata fondata in risposta alle riforme del Concilio Vaticano II, che Lefebvre e molti dei suoi seguaci consideravano un'aberrazione della tradizione cattolica.

La fraternità è stata fondata come un'associazione di sacerdoti e seminaristi che desideravano mantenere la liturgia e le dottrine cattoliche tradizionali, come erano state praticate prima delle riforme del Concilio Vaticano II. Nel 1975, Lefebvre ha istituito un seminario a Ecône, in Svizzera, dove i membri della fraternità potessero formarsi e ricevere l'ordinazione sacerdotale.

Negli anni successivi, la fraternità si è espansa in tutto il mondo, aprendo seminari e comunità in diverse nazioni. Tuttavia, la fraternità ha avuto un rapporto difficile con il Vaticano e la gerarchia della Chiesa cattolica. Nel 1988, Lefebvre ha consacrato quattro vescovi senza l'autorizzazione del Papa, un atto che è stato considerato una grave violazione del diritto canonico e ha portato alla scomunica dei vescovi consacrati.

Nonostante ciò, la fraternità ha continuato a esistere e a crescere, soprattutto grazie al sostegno di molti fedeli cattolici che condividevano la sua visione tradizionalista della Chiesa. Nel 2007, papa Benedetto XVI ha emesso un decreto che ha ripristinato la possibilità di celebrare la messa secondo il rito preconciliare, noto come "messa tridentina", che era stata vietata nel 1970. Questo gesto ha rappresentato un tentativo di riconciliazione con la Fraternità San Pio X.

Tuttavia, le trattative tra la fraternità e il Vaticano sono state difficili e complesse, e nonostante diversi tentativi di raggiungere un accordo, la situazione rimane ancora incerta. Nel frattempo, la fraternità continua ad esistere come un'organizzazione indipendente all'interno della Chiesa cattolica, dedicata alla difesa delle tradizioni e della liturgia cattolica preconciliare.

Una storia, nei fatti, non dissimile da quanto avvenuto in altri "scismi" (e scismi degli scismi, perché poi, va detto, il cattolicesimo indipendente è anche questo).


Validità delle ordinazioni e dei sacramenti

Per inquadrare il tema è necessario fare alcune precisazioni, definendo cosa si debba intendere per "validità". Nella scienza giuridica, si definisce come validità la "conformità di un atto alla fattispecie definita da una norma e la sua capacità di produrre gli effetti a cui è destinato". La validità è strettamente legata all'efficacia di un atto. Altro concetto è quello della "liceità", ossia la conformità di un atto alle norme di legge che ne regolano il contenuto e le finalità. La liceità attiene alla sfera giuridica e culturale di riferimento.

Vediamo ora come questi due concetti si applicano al tema di nostro interesse: la validità delle ordinazioni e, conseguentemente, dei sacramenti.

Nella lettera pubblicata da Mons. Camille Perl (2002) della Pontificia Commissione Ecclesia Dei in relazione alla validità della Santa Messa celebrata dalla Fraternità San Pio X:

"1) I sacerdoti della Fraternità San Pio X sono validamente ordinati, ma sono sospesi dall'esercizio delle loro funzioni sacerdotali. In quanto aderiscano allo scisma dell'ex arcivescovo Lefebvre, essi sono inoltre scomunicati.

2) In concreto ciò significa che le messe offerte da questi sacerdoti sono valide, ma illecite, vale a dire contrarie al diritto della Chiesa."

La Messa è quindi valida. Leggiamo nella stessa lettera che il fedele "adempie il precetto domenicale assistendo a una Messa della Fraternità San Pio X". Ciò è conseguenza della validità dell'ordinazione dei sacerdoti e, in conseguenza di ciò, del Sacramento dell'Eucaristia, oltre che per il semplice fatto che il rito utilizzato è quello cattolico, come dice il Codice di Diritto Canonico (1983): “Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente” (Can. 1248 § 1). E' sempre in relazione al Diritto Canonico, tuttavia, che tali messe sono considerate illecite in quanto svolte al di fuori della Chiesa Cattolica non in conformità con il suo ordinamento. Come dicevamo, la liceità è una questione legata alla sfera giuridica di riferimento: per la Chiesa Cattolica (Romana) è illecita la Messa perché svolta al di fuori della sua giurisdizione. Ma dal punto di vista di chi da Roma si pone al di fuori, la questione della liceità rispetto al Diritto Canonico della Chiesa Romana è irrilevante, semplicemente perché tale ordinamento non si applica al di fuori di tale chiesa (sarebbe come considerare la liceità di un atto di una organizzazione operante in Italia secondo quanto definisce il diritto dell'Arabia Saudita). 
Nel Codice di Diritto Canonico del 1917, al Can. 968, leggiamo: "Riceve validamente l'ordinazione il solo battezzato, lecitamente chi ha le qualità richieste ed è senza irregolarità o impedimento. Chi è impedito o irregolare, anche se questo avvenga senza colpa, dopo ricevuto l’Ordine non potrà esercitarlo". Di fatto, l'Ordine è valido, il sacerdote "illecito" per la Chiesa Romana ha il potere di amministrare i sacramenti, ma non può farlo perché l'irregolarità non dà al sacerdote giurisdizione all'interno della Chiesa Cattolica, pertanto dovrebbe astenersi dalle celebrazioni. Anche qui, il precetto vale per chi rimane soggetto all'ordinamento della Chiesa Cattolica. 

Ai fini della celebrazione cattolica, la validità - ossia la capacità di amministrare validamente le funzioni sacerdotali e sacramentali della Chiesa - rimane l'unico aspetto importante e l'efficacia è garantita dal mantenimento della successione apostolica.



La successione apostolica
La successione apostolica si riferisce alla continuità della trasmissione del ministero episcopale, che si ritiene derivi dall'apostolo Pietro e dagli altri apostoli e dai vescovi loro successori nel corso dei secoli.

Secondo la tradizione cattolica, gli apostoli furono scelti da Gesù Cristo per guidare la Chiesa e la loro autorità fu trasmessa ai loro successori attraverso la consacrazione episcopale. Si ritiene che questa successione abbia garantito la continuità e l'unità della Chiesa nel corso dei secoli e che essa sia stata preservata attraverso la consacrazione di nuovi vescovi da parte di altri vescovi consacrati a loro volta da vescovi precedentemente consacrati, fino ai giorni nostri.

La successione apostolica è considerata di fondamentale importanza cattolicesimo, poiché si ritiene che essa sia la garanzia della continuità e dell'autorità della Chiesa nel corso dei secoli.

La stessa Chiesa Cattolica Romana adotta definizioni diverse per le Chiese che sono "nella successione apostolica" rispetto a quelle che non lo sono. La Chiesa Romana infatti riconosce la validità delle ordinazioni e dei sacramenti amministrati dalla prime: 

"Malgrado la diversa valutazione che esse fanno dell’ufficio di Pietro, la Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa e le altre Chiese che hanno conservata la realtà della successione apostolica, sono unite in una medesima comprensione fondamentale della sacra mentalità della Chiesa, sviluppatasi fin dal Nuovo Testamento attraverso i Padri comuni, in particolare sant’Ireneo. Queste Chiese considerano l’inserimento sacramentale nel ministero ecclesiale, realizzato attraverso l’imposizione delle mani con l’invocazione dello Spirito Santo, come la forma indispensabile per la trasmissione della successione apostolica, che sola fa perseverare la Chiesa nella dottrina e nella comunione. Questa unanimità nella coerenza mai interrotta tra Scrittura, Tradizione e sacramento, costituisce il motivo per cui la comunione tra queste Chiese e la Chiesa cattolica non è mai cessata del tutto e può essere oggi ravvivata". (Commissione Teologica Internazionale, 1973)

In generale, possiamo affermare che per quelle chiese indipendenti che mostrano una genealogia di consacrazioni episcopali che permettono ad un certo punto di ricongiungersi alla successione apostolica delle Chiese storiche come la Chiesa Romana, le Chiese Ortodosse Canoniche, la Chiesa Vetero-Cattolica dell'Unione di Utrecht del 1889 e, tramite questa, a risalire al ministero degli Apostoli di Gesù, la successione apostolica sia indisputabile. 
Va tuttavia precisato che per le chiese storiche (così come per le chiese cattoliche indipendenti "tradizionaliste") la successione potrebbe non essere considerata indisputabile se vi sono donne nella genealogia episcopale. Precisazione dovuta per onestà intellettuale, ma a ciascuno prendere posizione su questo tema sul quale anche il cattolicesimo romano si interroga e divide e non è detto che la posizione della Chiesa Cattolica rimanga inalterata. Dall'altra parte, vi sono altresì chiese storiche, con successione apostolica, che da oltre trent'anni hanno superato questa posizione e iniziato a ordinare donne ammettendole a tutti i gradi dell'Ordine. Tra queste le chiese luterane scandinave, la Chiesa d'Inghilterra e la Chiesa Episcopale, le Chiese Veterocattoliche dell'Unione di Utrecht. Tra le chiese indipendenti storiche, ricordiamo, invece la Chiesa Mariavita (ne parlo qui).


E delle Chiese indipendenti, la Chiesa Romana cosa dice?
Difficile trovare fonti oggettive contemporanee (ovvero non risalenti ai tempi degli scismi del Vetero-Cattolicesimo o della prima Chiesa Cattolica Liberale) dove è possibile valutare la posizione della Chiesa Romana nei confronti delle Chiese Indipendenti. Molto lavoro può essere fatto "per analogia" come abbiamo fatto nel presente articolo. Più facile è trovare articoli disinformati in cui si parla di "finti preti", a volte in tono gratuitamente polemico e pregiudizievole, altre volte invece, purtroppo ma a ragione, per raccontare le peripezie di sacerdoti non romani che si spacciano per tali e inducono preti e fedeli della Chiesa Romana verso l'errore (e qui si fa bene a denunciare tale pratica e mandare le scomuniche e anatemi del caso, sperando sempre che non si faccia "di tutta l'erba un fascio").

Un articolo di Padre Pius Pietrzyk, OP (2021) a proposito di una comunità cattolica indipendente nata negli Stati Uniti afferma "Are such independent churches Catholic? In the sense that their baptism and some of their Sacraments are valid, yes". Al di là della definizione di cosa significhi essere cattolici, che per un Cattolico Romano significa, appunto, che entrambe le condizioni (ovvero essere cattolici ed essere romani) siano verificate, è interessante l'affermazione "alcuni dei loro sacramenti sono validi". 
In linea teorica, o i sacramenti sono validi tutti, o non lo è nessuno (a livello "spirituale" è così). Abbiamo però, sempre, una distinzione giuridica propria dell'ordinamento canonico. Esistono infatti:
1) La potestà d'ordine, ossia potere di compiere azioni mediatrici di Grazia, amministrando i sacramenti ed offrendo il divino sacrificio. Essa è indelebile e non ha carattere territoriale in quanto non si perde per effetto di censure ecclesiastiche ma può essere sempre esercitata validamente.
2) La potestà di giurisdizione, ossia un potere più di governo dei rapporti tra Chiesa, fedeli e Dio. Ha carattere territoriale e può essere di foro interno (disciplina i rapporti tra Uomo e Dio e gli eventuali conflitti di coscienza) o di foro esterno (disciplina la convivenza nella Chiesa). 
Come per i Lefebvriani per i quali la Chiesa Cattolica Romana riconosce come validi i sacramenti amministrati secondo la potestà d'ordine (es. Eucaristia, Ordine Sacro) e come dubbi quelli secondo giurisdizione (es. Confessione e Matrimonio), lo stesso criterio si può adottare per le Chiese Cattoliche Indipendenti - tenendo sempre a mente che mentre per i primi non si mettono in discussione gli effetti, per i secondi il tema rimane sempre di natura giuridica e amministrativa, mentre sugli aspetti della validità "spirituale" si farà riferimento alla dottrina della propria chiesa di appartenenza. A riprova del fatto che il problema sia per lo più giuridico il "riconoscimento" della validità del sacramento della confessione operato da sacerdoti Lefebvriani (Fraternità San Pio X, 2016).

Giovanni++

Fonti:

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